Art. 20
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[1]I ((segretari)) di cui al primo comma dell'articolo precedente avranno lo stipendio di L. 1300, e avranno diritto agli aumenti sessennali in conformita' del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.
[2]Essi dovranno essere forniti di licenza del liceo o dell'istituto tecnico o della scuola normale, ma avranno la preferenza gli abilitati anche all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito.
[3]Pero' alla prima applicazione della presente legge avranno diritto alla preferenza nella nomina coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale loro qualita' da almeno un anno presso i RR. licei o ginnasi o le RR. scuole normali, anche se non forniti dei titoli richiesti dal comma precedente.
[4]Quando per l'aumentata o diminuita popolazione scolastica dovra' aggiungersi o sopprimersi il posto di segretario in alcuno dei detti istituti, i posti saranno aggiunti o soppressi colla leggo del bilancio.
Testo in vigore dal 26 giugno 1906 al 7 agosto 1914
