Art. 16
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[1]I capi d'istituto nominati effettivi cessano d'appartenere al rispettivo ruolo di insegnanti e il loro stipendio aumenta di L. 1000 se appartenenti al secondo ordine e di L. 750 se appartenenti al primo ordine di ruoli.
[2]Essi avranno sempre obbligo di insegnamento limitato pero' al numero di ore richiesto dal programma della materia che insegnano e con le condizioni stabilite dagli articoli 8 e 10. Ma qualora da un triennio la popolazione scolastica dell'istituto sia superiore ai 300 alunni, compresi per le scuole normali quelli delle scuole annesse, i capi d'istituto potranno essere in tutto o in parte dispensati dall'insegnamento, secondo quanto sara' stabilito dal regolamento.
[3]Ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio ottenuto come insegnanti, i capi d'istituto hanno diritto ad un aumento di lire 500, sino a raggiungere i limiti indicati nella tabella E.
[4]I capi d'istituto con insegnamento non possono averlo che nell'istituto al quale appartengono.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
