Art. 15
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[1]L'incarico di capo d'istituto dura per cinque anni ed ha carattere di esperimento; durante questo periodo l'incarico potra' essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.
[2]Trascorso il quinquennio, in seguito ad ispezioni favorevoli, il capo d'istituto incaricato e' nominato effettivo con decreto Reale.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
