Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I capi d'istituto incaricati continuano il loro insegnamento e la loro carriera come insegnanti, e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella E.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
