Art. 13
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I capi d'istituto incaricati saranno nominati dal ministro, il quale li scegliera' nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte delle autorita' scolastiche sara' formato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, fra gl'insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 8 agosto 1912
