Art. 11
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[1]Il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari sara' complessivamente stabilito di anno in anno con la legge del bilancio (fermo restando le norme contenute negli articoli 3 e 6), in base:
[2]1° al numero delle classi e corsi ordinari;
[3]2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilita' nel medesimo istituto, perche' ivi esistenti da un triennio;
[4]3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.
[5]Agli ulteriori bisogni che eventualmente si manifestassero, si provvedera' sino alla nuova legge di bilancio con supplenze retribuite a norma del secondo comma dell'art. 10.
[6]Il regolamento stabilira' le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento di classi aggiunte, per la determinazione dell'organico di ciascun istituto e anche per la istituzione in alcuni istituti di classi di tirocinio pei giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento.
Testo in vigore dal 7 maggio 1906 al 7 agosto 1914
