Art. 10 — COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679
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[1]COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679.
[2]COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679.
[3]COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679.
[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679.
[5]COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1914, N. 679.
[6]Il Ministero avra' facolta' di provvedere al pagamento delle retribuzioni e compensi stabiliti nel presente articolo con fondi a disposizione ((...)), giusta le norme in proposito del regolamento di contabilita' generale dello Stato e secondo le altre speciali che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 24 settembre 1918 al 16 dicembre 2009
