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Per provvedere alla sistemazione ed ultimazione delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi, di cui alla tabella B della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' data facolta' al Governo del Re, in applicazione dell'art. 262 del regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 607, di trasportare la somma di L. 150,000 dal capitolo 211 «Sussidi ai Comuni per le strade comunali obbligatorie ecc.» al capitolo 409-ter «Strade comunali obbligatorie gia' iniziate da ultimare e sistemare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 ed in corrispondenza, uguale somma dal capitolo 233 al capitolo 434 dello stato di previsione dell'esercizio 1907-908.
Testo in vigore dal 24 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
