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[1]Sono autorizzate per l'esercizio 1906-907 le seguenti anticipazioni di fondi:
- a)di L. 7000,000 sulle assegnazioni stabilite dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio.
[2]La detta somma sara' diminuita sullo stanziamento da farsi per la stessa opera nell'esercizio finanziario 1907-908;
- b)di L. 300,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 3 della tabella I annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica delle maremme toscane.
[3]La detta somma sara' diminuita in ragione di lire 160,000 nell'esercizio 1908-909 e 140,000 nell'esercizio 1909-910 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica;
- c)di lire 400,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 3 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica della bassa pianura Bolognese-Ravennate.
[4]La detta somma sara' diminuita in ragione di annue lire 100,000 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica negli esercizi finanziari dal 1915-916 al 1918-1919;
- d)di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite nella tabella IV, annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per il fondo di riserva.
[5]La detta somma sara' diminuita in ragione di lire 200,000 nell'esercizio 1908-909 e di lire 250,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912;
- e)di lire 200,000 sull'assegnazione stabilita per le opere di ampliamento del porto di Napoli nella legge 13 marzo 1904, n. 102.
[6]La detta somma sara' diminuita sullo stanziamento proposto per l'esercizio 1907-908, in base alla legge 21 giugno 1906, n. 238.
Testo in vigore dal 24 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
