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[1]E' autorizzata la spesa di L. 31,975,100 (trentuno milioni novecentosettantacinquemilacento) da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi come segue:
- a)L. 400,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, al n. 1 lettera b della tabella E, per interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato;
- b)L. 1,500,000 in aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 28 giugno 1891, n. 306; 28 giugno 1892, n. 299; 6 giugno 1893, n. 458; 12 luglio 1894, n. 298 e 30 giugno 1904, n. 293 per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma;
- c)L, 9,000,000 in aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 e 30 giugno 1904, n. 293, per la prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II;
- d)L. 1,395,100 per lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali designati nella tabella A annessa alla presente legge;
- e)L. 3,500,000 in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, n. 238, per la costruzione di strade provinciali, designate nella tabella B annessa alla presente legge;
- f)L. 1,000,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, all'art. 1, lettera h, per sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o frane;
- g)L. 12,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333, per opere di bonifica di 1ª categoria designate nella tabella C, annessa alla presente legge;
- h)L. 500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano a termini dell'art. 19 della legge 13 dicembre 1903, n. 474;
- i)L. 1,640,000 per le opere di sistemazione del porto di Piombino;
- k)L. 120,000 per spese di sorveglianza sulla costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata;
- l)L. 900,000 in applicazione della legge 4 dicembre 1902, n. 506, per sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata;
- m)L. 20,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 14 maggio 1906, n. 198 per l'isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno.
[2]La somma di cui alla lettera a) sara' stanziata negli esercizi finanziari dal 1910-911 al 1914-915 in ragione di L. 50,000 nel 1° e nell'ultimo e di L. 100,000 nel 2°, nel 3° e nel 4°.
[3]La somma di cui alla lettera b) sara' stanziata per L. 900,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per L. 600,000 nell'esercizio finanziario 1908-909.
[4]La somma di cui alla lettera e) sara' stanziata negli esercizi finanziari dal 1908-909 in avanti.
[5]La somma di cui alla lettera d) sara' stanziata per L. 140,000 nell'esercizio finanziario 1906-907, per L. 641,100 in quello 1907-908 e pel rimanente nei successivi.
[6]La somma di cui alla lettera c) sara' stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 1908-909.
[7]La somma di cui alla lettera f) sara' stanziata per L. 100,000 nell'esercizio 1906-907, per L. 150,000 nell'esercizio 1907-908 e per L. 750,000 negli esercizi successivi.
[8]La somma di cui alla lettera g) sara' stanziata per L. 2,950,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per il rimanente nei successivi.
[9]La somma di cui alla lettera h) sara' stanziata per L. 200,000 nell'esercizio 1906-907 e per L. 300,000 nell'esercizio 1907-908.
[10]La somma di cui alla lettera i) sara' stanziata negli esercizi finanziari che verranno designati dal R. decreto di cui al successivo art. 2.
[11]La somma di cui alla lettera k) sara' stanziata in ragione di L. 50,000 nell'esercizio finanziario 1906-907 e L. 70,000 nell'esercizio finanziario 1907-908.
[12]La somma di cui alla lettera l) sara' stanziata nello esercizio finanziario 1907-908.
[13]La somma di cui alla lettera m) sara' stanziata nell'esercizio finanziario 1906-907.
[14]I lavori di cui nelle lettere d, e, f, h, i, m, sono dichiarati di pubblica utilita'.
[15]Per le spese di cui alle lettere h, k e l e' fatta riserva di proporre a suo tempo nei limiti della spesa consolidata con la legge 21 giugno 1906, n. 238, gli ulteriori stanziamenti a seconda delle necessita'.
Testo in vigore dal 24 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
