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[1]E' autorizzata la maggiore spesa di 200,000 lire per sussidi e ripristino delle opere di difesa degli abitati in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 1, lettera h della legge 30 giugno 1904, n. 293; con l'art. 1, lettere f, della legge 6 giugno 1907, n. 300 e con l'art. 1, lettera e, della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

[2]In corrispondenza di quanto sopra e' ridotta di lire 200,000 la spesa per sussidi alle Provincie, ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali autorizzata con l'art. 1, lettera g, della legge giugno 1904, n 293, e con l'art. 1, lettera f, della legge 29 dicembre 1907, n. 810.

[3]Dell'aumento e della diminuzione di cui sopra sara' tenuto conto, a seconda del bisogno, nella ripartizione in articoli del capitolo 134 della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 o nei corrispondenti bilanci successivi.

Testo in vigore dal 23 aprile 1909 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1909-04-15;187~art3 · fonte del testo

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