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[1]E' autorizzata la maggiore spesa di L. 1,400,000 per l'acquisto di materiale di escavazione e relativi accessori, in aggiunta a quella autorizzata al n. 29 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542.

[2]In corrispondenza di quanto sopra e' ridotta di lire 1,400,000 la spesa autorizzata per maggiori spese impreviste di cui al n. 28 della predetta tabella.

[3]La somma di cui al 1° comma del presente articolo sara' stanziata secondo il bisogno al capitolo 234-bis della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 nei limiti dello stanziamento complessivo del capitolo medesimo, o ai corrispondenti dei bilanci successivi.

Testo in vigore dal 23 aprile 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-04-15;187~art1 · fonte del testo

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