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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad imputare i pagamenti per i lavori di cui al precedente art. 3, e nella misura di L. 600,000, sui residui del capitolo n. 650 del predetto stato di previsione.
[2]A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, sara' operato il trasporto della somma di L. 600,000 sopra indicata dai residui del capitolo n. 650, ad un nuovo capitolo n. 366 bis-A. «Lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli» in conto residui.
Testo in vigore dal 22 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
