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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per lo esercizio finanziario 1911-912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1911 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data Roma, addi' 30 ghigno 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1911 al 27 marzo 1912
