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[1]Mediante decreti Reali, da emanarsi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, il Governo del Re potra' modificare, secondo le esigenze dei servizi enumerati nell'art. 4 della legge 5 maggio 1901, n. 151, la ripartizione delle somme assegnate alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi 1904-905 e 1905-906, nonche' la ripartizione delle somme residue degli esercizi precedenti, non vincolate da regolari impegni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. Pedotti. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
