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La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'art. 3 della legge 5 maggio 1901, n. 151, per gli esercizi finanziari dal 1900-901 al 1905-906, e' aumentata, per l'esercizio 1905-906, di 11 milioni, da ripartirsi, secondo l'unita tabella, tra i capitoli della parte ordinaria del bilancio suddetto.
Testo in vigore dal 5 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
