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[1]Gl'inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1883 e nel 1884, in base all'art. 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria nella leva del 1905, assumeranno la ferma di due anni, se nati nel 1883, e quella di tre anni se nati nel 1884.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 maggio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. Mirabello.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 25 maggio 1905 al 16 dicembre 2009
