Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In ciascun esercizio finanziario successivo al 1899-900, con decreto del Ministro del Tesoro, saranno assegnate ai capitoli di cui all'articolo 2 quelle somme, provenienti dalle alienazioni, che il Ministro della Guerra ravvisera' opportuno.
[2]Tali somme non dovranno, nella loro totalita', oltrepassare gl'incassi effettivamente eseguiti dalla tesoreria per effetto degli articoli 5, 6 e 7.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 maggio 1901.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. Di San Martino. Wollemborg. E. Di Broglio.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
