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[1]Degli stanziamenti non minori di 16 milioni di cui all'articolo 2 una somma complessiva non inferiore a lire 60 milioni sara' destinata al rinnovamento di tutta l'attuale artiglieria campale.

[2]Il reparto per specialita' della rimanente parte della somma risultante dai suddetti stanziamenti sara' fatto con decreto Reale.

Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-05-05;151~art8 · fonte del testo

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