Art. 8
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[1]Degli stanziamenti non minori di 16 milioni di cui all'articolo 2 una somma complessiva non inferiore a lire 60 milioni sara' destinata al rinnovamento di tutta l'attuale artiglieria campale.
[2]Il reparto per specialita' della rimanente parte della somma risultante dai suddetti stanziamenti sara' fatto con decreto Reale.
Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
