Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La somma ricavata dalle alienazioni di cui agli articoli 5 e 6 sara' versata in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria «Movimento di capitali» del bilancio dell'entrata.
Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
