Art. 5
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad alienare le opere fortilizie, gl'immobili, i terreni, le armi, i materiali posseduti dall'Amministrazione della Guerra, riconosciuti non piu' necessari alla difesa nazionale, ed ai bisogni dell'esercito.
[2]Le opere fortilizie, gl'immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti ad espropriazione per pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
