Art. 2
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Nei capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della Guerra, di ciascuno degli esercizi 1900-901 e successivi, fino al 1905-906 incluso, sara' stanziata una somma annua complessiva non minore di 16 milioni alla quale si aggiungeranno, colle condizioni indicate all'articolo 9, le somme equivalenti al ricavato delle alienazioni di cui all'articolo 5.
Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
