Art. 1
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Le disposizioni delle leggi per le spese straordinarie del bilancio della Guerra, anteriori alla presente legge, cessano di avere effetto nelle parti concernenti gli stanziamenti sugli stati di previsione del 1900-901 e successivi, e sono sostituite dai provvedimenti della presente legge.
Testo in vigore dal 10 maggio 1901 al 16 dicembre 2009
