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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di L. 130,000 per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1912, derivata dalla conversione dei consolidati 5 e 4 per cento.
[7]La detta somma sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1911-912, in apposito capitolo, con la denominazione «Spese per carta, stampe, macchine e lavori straordinari per la formazione del nuovo Gran Libro della rendita nominativa 3.50 per cento» (Legge 20 giugno 1906, n. 262).
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]TEDESCO.
[12]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 18 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
