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Gli operai e le operaie delle saline assunti in servizio dopo il 30 settembre 1899, sono inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai a cosi' pure gli operai e le operaie che a quell'epoca erano classificati come avventizi, ma prestavano gia' servizio continuativo e non si trovavano nella condizione indicata all'art. 1°. Il contributo sara' nella stessa misura e la liquidazione della pensione sara' eseguita con le stesse norme stabilite dalla citata legge per gli operai delle manifatture dei tabacchi assunti in servizio dopo il 30 settembre 1899.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
