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[1]Agli operai ed alle operaie della raffinazione e alle visitatrici, che hanno prestato servizio continuativo nelle saline dello Stato allorche' erano affidate all'industria privata, e che si trovavano in servizio e vi furono mantenute quando l'esercizio di quelle saline venne assunto direttamente dallo Stato, sara' questo servizio computato agli effetti della liquidazione della pensione; e quando non risulti che lo siano stati posteriormente saranno a questi effetti considerati come ammessi in servizio all'eta' di 18 anni se uomini e di 15 se donne.
[2]Con decreto Ministeriale da emanarsi entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge e da registrarsi dalla Corte dei conti, sara' approvata la tabella degli operai e delle operaie provenienti dall'industria privata, con l'indicazione della loro eta' e del loro stato di servizio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
