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Agli operai delle saline dello Stato compresi sotto la qualifica di agenti subalterni, operai permanenti a giornata od a cottimo, artieri, salinieri, manuali, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1899; ed agli avventizi, alle operaie della raffinazione del sale e visitatrici gia' in servizio continuativo anteriormente a quella data e che per avere oltrepassato il conveniente limite di eta', non si potevano piu' inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, e' concesso a datare dal 1° luglio 1905 il diritto a pensione con le stesse norme stabilite dalla legge 16 giugno 1904, n. 259, per gli operai delle manifatture dei tabacchi, che si trovavano in servizio alla stessa epoca, colle modificazioni stabilite nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
