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[1]Nel caso di decesso della vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la detta pensione e' riversibile in parti uguali alle figlie Augusta e Maria fino alla loro rispettiva eta' maggiore, e finche' rimangono nello stato nubile.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUZZATTI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 18 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
