Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque abbia denunciato un reddito inferiore di almeno un quarto a quello che risultera' dopo definito l'accertamento, e' soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta per un anno, e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

[2]Non vi e' luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilita' di spese, perdite, annualita' passive, oneri ed altre detrazioni.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art3 · fonte del testo

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