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[1]Il ministro del tesoro e' autorizzato a valersi dei mezzi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per la provvista dei fondi necessari al pagamento dei corrispettivi di riscatto, dei relativi interessi e per le provvisionali di cui agli articoli precedenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Bertolini - Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
