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[1]Sono approvate le diffide notificate dal Governo ed effettuati i riscatti delle linee ferroviarie Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Gravellone, Alessandria-Acqui, Monza-Calolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo e Alessandria-Stradella-Piacenza con diramazione Tortona-Novi, esercitate dallo Stato.
[2]Finche' non sia risoluta ogni controversia sulle decorrenze dei riscatti stessi stabilite con le rispettive diffide, e non sieno liquidate le indennita' di riscatto, lo Stato paghera' ad ogni concessionario, a titolo di provvisionale, una somma annua uguale a quella pagata per compartecipazione ai prodotti nell'anno in cui fu notificata la diffida, salvo conguaglio anche per le quote corrisposte posteriormente alla data di riscatto.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
