Art. 6 (Allegato 2)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per il periodo dal 1° febbraio 1909 all'effettiva consegna della linea si procedera' fra il Governo e la Societa' Veneta alla liquidazione delle rispettive partite di dare ed avere conteggiando a debito del Governo gli interessi del 3 1/2 per cento sulla indennita' di riscatto ed a credito i prodotti netti dell'esercizio risultanti da conto debitamente documentato giusta gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Societa' stessa.
[2]Il saldo sara' pagato a chi di diritto entro due mesi dall'avvenuta liquidazione.
Testo in vigore dal 28 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
