Art. 72 (Capitolato Allegato F)
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[1]In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni, ed opere d'arte sino all'ammontare dell'intiera cauzione medesima, s'intenderanno di pien diritto passate in proprieta' dello Stato.
[2]In questa circostanza il Governo potra', se lo crede, provvedere al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimasero imperfette, col mezzo d'asta pubblica da aprirsi sulle basi del presente capitolato, e previo estimo delle opere costrutte od in via di costruzione, dei materiali provvisti, dei terreni acquistati e dei tronchi di strada ferrata che si trovassero gia' posti in esercizio.
[3]L'appalto sara' deliberato al miglior offerente e riconosciuto idoneo dall'amministrazione superiore, esclusi pero' il concessionario decaduto ed i suoi aventi causa.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
