Art. 70 (Capitolato Allegato F)
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[1]Gli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carri, vagoni, vetture d'ogni specie, mobili della stazione, combustibili, provviste, ed in generale tutti quelli non cadenti in proprieta' del Governo, come e' dichiarato nell'art. 208 della legge 20 novembre 1859, saranno, purche' riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada, rilevati dal Governo a prezzo d'estimo e pagati nei tre mesi successivi alla consegna.
[2]L'obbligo di acquistare il combustibile, olii, legname ed altri materiali ed approvvigionamenti che si trovassero nei magazzini del concessionario, sara' limitato pero' alla quantita' che si riconoscera' sufficiente all'esercizio ed alla manutenzione della strada per mesi dodici.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
