Art. 68 (Capitolato Allegato F)
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Nel caso previsto dal precedente articolo, come pure quando il Governo prendesse possesso della ferrovia soltanto alla scadenza della concessione, dovra' essere consegnata in buono stato di manutenzione, colle sue dipendenze ed attinenze, materiale fisso, e gli immobili d'ogni genere.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
