Art. 63 (Capitolato Allegato F)
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Lo Stato si obbliga a non fare altre concessioni di linee che vengano a stabilire una diretta comunicazione fra Torino e Cirie', ne' di linee parallele ad uno o piu' tronchi della linea ora concessa, se non a distanza che passi i 5 chilometri.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
