Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni sutterfugio tendente a defraudare il concessionario delle tasse che gli sono dovute pei trasporti, ogni tentativo fatto nell'intento di viaggiare senza pagare tutta o parte della tassa, ogni falsa dichiarazione della qualita' e del peso di una merce, ogni agglomerazione in un'unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse o diretti a persone diverse, sara' punita col pagamento di una tassa tripla.

[2]Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa che verra' pubblicata dal concessionario.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~capitolato-allegato-f-art57 · fonte del testo

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