Art. 57 (Capitolato Allegato F)
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[1]Ogni sutterfugio tendente a defraudare il concessionario delle tasse che gli sono dovute pei trasporti, ogni tentativo fatto nell'intento di viaggiare senza pagare tutta o parte della tassa, ogni falsa dichiarazione della qualita' e del peso di una merce, ogni agglomerazione in un'unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse o diretti a persone diverse, sara' punita col pagamento di una tassa tripla.
[2]Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa che verra' pubblicata dal concessionario.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
