Art. 56 (Capitolato Allegato F)
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Le tasse di trasporto dei viaggiatori e delle merci, nonche' i diritti a perceversi per ispese accessorie, saranno stabilite conformemente alle tariffe che si troveranno in vigore all'epoca dell'ultimazione della strada sulla linea da Torino a Novara; potranno pero' con autorizzazione del Governo essere variate. Si potra' pure coll'autorizzazione del Governo ridurre da tre a due il numero delle classi per i viaggiatori, sopprimendo quella, la di cui tariffa corrisponde alla prima classe.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
