Art. 54 (Capitolato Allegato F)
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[1]All'effetto di constatare i casi di forza maggiore il concessionario dovra' nei trenta giorni, a datare dall'evento o dalle circostanze che avranno impedito l'adempimento delle condizioni stipulate, darne avviso al Ministero dei lavori pubblici, ed ove cosi' si richieda, provarne la realta' e le conseguenze.
[2]In difetto, il concessionario potra' essere considerato come decaduto da ogni eccezione dipendente da forza maggiore.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
