Art. 52 (Capitolato Allegato F)
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Il concessionario dovra' tener rilevata l'amministrazione in qualunque tempo da ogni domanda fatta dai terzi di compensi per occupazione di fondi, d'indennita' o diritti di qualunque specie derivanti dalla costruzione della strada, e specialmente da quelle che per risarcimento di danni potessero venir inoltrate dal costruttore del ponte sulla Stura presso Altessano in dipendenza dell'esazione del diritto di pedaggio cedutogli dalla provincia di Torino con atto 23 agosto 1851 in pagamento di una parte del prezzo di costruzione del ponte predetto.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
