Art. 51 (Capitolato Allegato F)
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Il concessionario e' responsabile tanto verso lo Stato come verso i particolari dei danni in qualsiasi modo cagionati da'suoi amministratori, agenti e preposti o da altri impiegati al servizio della costruzione ed esercizio della linea nel disimpegno delle loro funzioni, non che per ogni danno procedente dall'inesecuzione delle condizioni della concessione o dall'inosservanza dei regolamenti di ordine pubblico.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
