Art. 49 (Capitolato Allegato F)
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[1]Se per causa di guerra il Governo facesse rimuovere le ruotaie od intercettare in qualunque modo la strada ferrata, ne sopportera' egli la spesa, ma il concessionario non potra' opporvisi, ne' chiedere alcuna indennita' per il sospeso esercizio.
[2]Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sara' ristabilita nel pristino suo stato a spese del Governo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
