Art. 47 (Capitolato Allegato F)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. 475 parole tolte, 25 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sara' applicata la seguente tariffa speciale:
tolto: Grande velocita'.
tolto: 1.° Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali, per ogni posto in vettura di 1.ª classe lire 0,025 al chilometro.
tolto: Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali, per ogni posto in vettura di 2.ª classe lire 0,018 al chilometro.
tolto: Militari, marinai, loro assimilati e carabinieri reali, per ogni posto in vettura di 3.ª classe lire 0,0125 al chilometro.
tolto: Le famiglie dei detti militari, marinai, carabinieri in occasione di cambio di residenza per ragione di servizio avranno diritto alla riduzione della meta' sui prezzi di tariffa;
tolto: 2.° Per ogni tonnellata di bagaglio divisibile di 10 in 10 chilogrammi, lire 0,20 al chilometro.
tolto: Per 1 cavallo in vagone scuderia, lire 0, 12 al chilometro.
tolto: Per 1 cavallo in vagone-bestiame, lire 0,06 1/4 al chilometro.
tolto: Per 1 vettura a 2 ruote, lire 0,15 al chilometro;
tolto: Per 1 vettura a 4 ruote, lire 50,2 al chilometro;
tolto: 3.° Doganieri, guardie di pubblica sicurezza ed indigenti in vetture di 3.ª classe lire 0,025 per posto e per chilometro;
tolto: 4.° Ditenuti ed agenti di scorta da trasportarsi in uno speciale compartimento di vetture di 3.ª classe, per ogni posto lire 0,025 al chilometro.
tolto: Qualora il Governo fornisca apposite vetture cellulari, il concessionario dovra' trasportarle, se cariche, mediante il semplice pagamento dei prezzi dei posti occupati dai detenuti e dagli agenti di scorta, e gratuitamente se vuote.
tolto: La pulizia, l'illuminazione e lo ingrassamento delle vetture cellulari sono a carico del concessionario durante il tempo in cui queste rimangono sulle sue linee;
tolto: 5.° Nei sovraindicati prezzi non e' compresa l'imposta del decimo;
tolto: Piccola velocita'.
tolto: 6.° Materiali d'agricoltura, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'amministrazione della guerra e della marina, tabacchi, sali ed altri generi di privativa demaniale, lire 0,06 per tonnellata e per chilometro coll'aggiunta del diritto fisso di lire 0,50 per ogni operazione di carico e scarico effettuato a cura del concessionario;
tolto: 7.° Per ogni cavallo o mulo trasportato in vagone-bestiame, lire 0,03 per chilometro;
tolto: 8.° I carri, si a due che a quattro ruote e gli affusti da cannone saranno tassati in ragione di centesimi 8 ciascuno e per chilometro se vuoti, ed in ragione di centesimi 12 pure per chilometro se i carri contengono materiali da guerra e gli affusti si trovano provvisti di cannoni;
tolto: 9.° Alle polveri ed alle altre munizioni da guerra che non venissero trasportate sui carri d'artiglieria, sara' applicata la tariffa di lire 0,075 per tonnellata e per chilometro, coll'aggiunta del diritto fisso sovrastabilito per le operazioni di carico e scarico;
tolto: 10.° Qualora per il trasporto delle polveri e munizioni da guerra fossero necessari convogli speciali, il concessionario avra' diritto ad un maggior prezzo da convenirsi.aggiunto: Capitolato Allegato F-art. 47 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1865-05-14;2279~capitolato-allegato-f-art47 · fonte del testo
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