Art. 44 (Capitolato Allegato F)
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[1]Previa l'approvazione del Ministero predetto saranno dal concessionario stabiliti gli orari delle corse in modo che conciliino l'interesse reciproco della linea e del pubblico, e corrispondano ad una ben regolata velocita' dei convogli.
[2]In ogni stagione dell'anno non si faranno meno di tre corse per i viaggiatori tanto nell'andata che nel ritorno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
