Art. 43 (Capitolato Allegato F)
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Il concessionario e' autorizzato a fare quei regolamenti che credera' opportuni per l'andamento della sua amministrazione interna. Dovra' pero' sottoporli all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
