Art. 42 (Capitolato Allegato F)
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Merce' la percezione dei prezzi stabiliti sulle tariffe e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute in questo capitolato, il concessionario contrae l'obbligo di eseguire costantemente, con esattezza, e senza concedere preferenza a chicchessia il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura che saranno consegnate, salve le eccezioni nelle tariffe medesime contemplate.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
