Art. 41 (Capitolato Allegato F)
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[1]Il concessionario sara' tenuto al pagamento della contribuzione prediale della strada; tale contribuzione sara' stabilita in proporzione di superficie e della quota d'imposta che i terreni pagavano antecedentemente.
[2]Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti al servizio della strada ferrata saranno soggetti all'imposta fabbricati, ed in quota parificati agli altri della stessa localita' in cui sono situati. Essi del resto seguiranno le condizioni delle altre proprieta' del luogo, rispetto alle leggi che possono venire promulgate.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
