Art. 40 (Capitolato Allegato F)
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Le spese di vigilanza nel periodo di eseguimento dei lavori e di collaudo tanto parziale che generale dei medesimi, non che quelle occorrenti per il controllo dell'esercizio, saranno sostenute dal concessionario che ne versera' anticipatamente per trimestre l'ammontare nella cassa dello Stato, nella somma annua di 8,000 lire dalla data del termine stabilito dall'articolo 8 della convenzione sino a quella della collaudazione definitiva dei lavori, ed in ragione di lire 60 per chilometro durante il periodo d'esercizio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
