Art. 4 (Capitolato Allegato F)
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[1]Il tracciato della linea riportato nei piani parcellari, e la relativa livellazione longitudinale saranno assoggettati all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici prima di por mano ai lavori. Nell'atto del definitivo tracciamento sul terreno, potranno essere, previo il consenso del Ministero, introdotte quelle modificazioni che saranno necessarie per trasportare l'ubicazione delle stazioni a quella parte degli abitati che sara' riconosciuta piu' adatta. Non potranno pero' in alcun caso essere introdotte curve di raggio minore ai 500 metri sovra indicati, ne' pendenze superiori a quelle segnate nel profilo di massima approvato, ne' che superino il 2 per 1000 nelle stazioni.
[2]§. 2.
[3]Norme per la costruzione del corpo stradale, delle opere d'arte e dei fabbricati.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
