Art. 38 (Capitolato Allegato F)
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[1]I lavori di costruzione della strada ferrata dovranno essere intrapresi entro il termine non maggiore di sette mesi a datare dal giorno della promulgazione della legge che approva la presente concessione, e previo l'eseguimento del deposito di cauzione di cui sopra.
[2]Tali lavori dovranno essere ultimati entro mesi diciotto dall'incominciamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
